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Statuto

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Allegato A) ai nn. 198.800 di Rep. e 31.866 di Racc.

 

"ENTE VICENTINI NEL MONDO" VICENZA

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Art. 1

E’ corrente in Vicenza in seno alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, presso la sede staccata di Corso Fogazzaro, 18, l’Associazione “Ente Vicentini nel mondo”. Essa durerà a tempo indeterminato.

SCOPO

Art. 2

L'Ente si propone di svolgere la più ampia opera di assistenza morale ed eventualmente materiale a favore dei vicentini residenti all'estero o in altre regioni d'Italia e di quelli che intendono emigrare o rimpatriare.

L'Ente svolgerà pure opera di assistenza ed accoglienza verso cittadini migranti, compresi gli immigrati nella provincia di Vicenza.

Perciò esso curerà particolarmente:

1) la costituzione all'estero di "Circoli Vicentini" che faranno parte integrante dell'Ente e saranno regolati da apposite norme;

2) il collegamento con i vicentini e i loro Circoli, nonchè tra gli emigrati e le loro famiglie: a tal scopo manterrà assidui e costanti contatti mediante visite e incontri; organizzerà viaggi per familiari, parenti e conoscenti di cittadini emigrati; provvederà alla stampa e diffusione di periodici e di altre pubblicazioni; promuoverà ogni altra attività idonea a conservare e rafforzare i vincoli ed i rapporti con la terra d'origine;

3) lo studio dei problemi dell'emigrazione specie per quanto attiene la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della persona o della famiglia dell'emigrato e di chi rimpatria;

4) altre attività che investano il campo assistenziale, culturale, formativo ed informativo di coloro che intendono espatriare, degli emigrati, di chi rimpatria, dei loro familiari, anche per necessità, esigenze o situazioni particolari;

5) l'aggiornamento delle informazioni dei vicentini nel mondo;

6) la documentazione del lavoro e delle attività dei vicentini emigrati all'estero o all'interno;

7) l'assistenza, d'intesa con altre istituzioni agli immigrati;

8) collaborerà con le altre Associazioni Provinciali e con la Regione Veneto nelle iniziative a favore dei migranti;

9) curerà pubblicazioni - anche come editore - scritte, telematiche e video utili per conseguire i fini sociali;

10) promuoverà iniziative di informazione, formazione, scambi culturali, convegni allo scopo di favorire la crescita culturale ed economica dei nostri emigrati.

Per il conseguimento di tali finalità di solidarietà sociale, l'Ente potrà promuovere e coordinare gli interventi solidaristici di altri organismi e collaborare con gli Uffici ed Istituzioni comunque interessati al fenomeno migratorio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non siano attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

COMPOSIZIONE

Art. 3

I Soci dell'Ente sono fondatori e ordinari.

Sono Soci fondatori quelli che hanno fondato l'Ente e, come tali, sono elencati nell'atto costitutivo.

Sono Soci ordinari quanti, tra Enti pubblici e privati, Comuni, Associazioni e persone giuridiche, vi aderiscono nell’intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell’Ente.

Il numero dei soci è illimitato.

Il Socio non può trasmettere ad altri la quota di adesione, ne potrà procedere a rivalutare la stessa.

L’adesione all’Ente è a tempo indeterminato e non può esser disposta per un periodo temporaneo.

L’adesione all’Ente comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea. Hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento del contributo relativo all’anno precedente.

Ogni associato ha il diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonchè quelle relative alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

L’elezione degli Organi dell’Ente, non può esser in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 4

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Presidente;

- mancato versamento della quota associativa per due anni entro il termine deliberato dall’Assemblea;

- estinzione per gli enti;

- indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

MEZZI FINANZIARI

Art. 5

L'Ente provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:

a) la quota di adesione annuale dei Soci fondatori e ordinari, determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo;

b) i contributi a titolo di rimborso delle spese di stampa delle pubblicazioni, periodiche e non, edite dall'Ente;

c) le contribuzioni ordinarie e straordinarie che siano versate da parte di chiunque intende concorrere al migliore funzionamento ed al potenziamento dell'Ente sotto qualsiasi forma;

d) i frutti del patrimonio che l'Ente potrà gradualmente costituire;

e) attività marginali di carattere commerciale;

f) proventi derivanti da proprie iniziative;

g) donazioni e lasciti testamentari;

h) rimborsi derivanti da convenzioni;

i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o persona da questi delegata.

L’associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’Assemblea, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

ORGANI

Art. 6

Organi dall'Ente sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 7

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, fondatori, di cui all'atto costitutivo, e ordinari. Fanno parte dell'assemblea:

a) per la Camera di Commercio, n. 3 (tre) rappresentanti nominati dalla Giunta Camerale;

b) per l'Amministrazione Provinciale, n. 2 (due) rappresentanti;

c) per il Comune di Vicenza, n. 2 (due) rappresentanti;

d) per le Amministrazioni Comunali n. 1 (uno) rappresentante;

e) altri Soci ammessi dal Consiglio. Ove trattasi di enti pubblici o associazioni, il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Art. 8

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

a) l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, nonchè dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

b) l'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, nonchè la determinazione della misura dei contributi dovuti dai Soci, dagli Enti e dai privati;

c) il giudizio sulla relazione morale, riguardante l'opera svolta dall'Ente in ciascun esercizio;

d) la determinazione dell'indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'Ente.

Art. 9

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e dei relativi provvedimenti.

E' convocata invece in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o richiesto da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

Art. 10

Le Assemblee sono convocate a mezzo avviso scritto, informatico o per fax da inviarsi a tutti i componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione, all'indirizzo che deve essere comunicato dal socio all'atto dell'adesione. Tale indirizzo potrà essere sostituito da altro ugualmente comunicato all'Ente per iscritto.

Art. 11

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare da altri componenti mediante delega scritta.

Nessun componente può portare più di una delega.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) a 15 (quindici) membri stabiliti dall'Assemblea.

Tutti sono eletti a sensi dell'art. 11, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto alcuno a retribuzioni o compensi, salvo il rimborso delle spese.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1) di eleggere il Presidente e i due Vice Presidenti fra i propri membri scelti fra i delegati di cui alla lettera a), b) e c) dell'articolo 7.

2) di curare il conseguimento dei fini statutari, adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie in conformità alle direttive fissate dall'assemblea;

3) di predisporre annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

4) di decidere sull'ammissione dei soci;

5) di provvedere alla nomina del segretario dell'Ente, all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente dell'Ente, alla stipula di contratti di collaborazione e/o di consulenza.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente di chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto consultivo, persone esperte, scelte anche fra i non soci, che abbiano benemeritato nel campo dell'assistenza agli emigrati o che posseggano particolare competenza in materia di migrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle riunioni degli Organi dell'Ente i rappresentanti dei "Circoli vicentini" all'estero.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, quando egli ne ravvisa la necessità, nelle stesse forme previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci.

VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori; firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti che possono portare impegno per l'Ente; prende inoltre i provvedimenti di urgenza che dovrà sottoporre alla prima seduta del Consiglio per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni uno dei Vice Presidenti. Qualora le cause di assenza si prolungassero, per causa di forza maggiore, per oltre due mesi, la carica di Presidente sarà assunta da altro consigliere su delibera del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Segretario Generale "pro-tempore" della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura è di diritto membro effettivo.

I Revisori possono essere anche non Soci, purchè si tratti di soggetti dotati di adeguata professionalità.

Essi durano in carica tre anni e compiono collegialmente l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, dandone relazione scritta all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal componente di diritto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. I Probiviri possono essere anche non Soci.

Essi durano in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente. Spetta al Collegio dei Probiviri di giudicare se determinati atti o comportamenti dei Soci non siano ritenuti compatibili con gli scopi dell'Ente. Il deferimento al Collegio dei Probiviri viene effettuato dal Presidente dell'Ente, su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea che decide inappellabilmente a maggioranza e con voto segreto.

SOSTITUZIONE DELLE CARICHE NEL CORSO DEL TRIENNIO

Art. 18

Qualora nel corso del triennio, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la surrogazione viene effettuata dal Consiglio stesso per cooptazione.

Le persone elette ad una carica nel corso del triennio scadono insieme alle altre nominate all'inizio del medesimo.

SEGRETARIO

Art. 19

Il segretario supporta il Presidente e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario possono essere demandate ad un dipendente o collaboratore dell’Ente.

Art. 20

Il Segretario prende parte, con voto consultivo, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e firma i verbali unitamente al Presidente.

ESERCIZIO FINANZIARIO-OBBLIGO DI RENDICONTO

ART. 21

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio economico finanziario dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Ente nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

DISTRIBUZIONE DI UTILI

Art. 22

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, nè fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di Legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) facenti parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima e unitaria struttura.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 23

In caso di controversie:

- tra gli organi;

- tra gli organi ed i soci;

- tra i soci.

E’ necessario rivolgersi ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 90 giorni dalla nomina.

La loro nomina avverrà entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, a cura del Presidente del Consiglio notarile del Distretto nel cui ambito ha sede l’associazione. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede l’associazione.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 24

Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere adottate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la quale deciderà validamente con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione o in seconda convocazione, da tenere almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

SCIOGLIMENTO

Art. 25

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

Firmato Sbalchiero Giuseppe

Firmato Boschetti Gian Paolo Notaio L.S.

 

 

(Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci nella riunione del 4 marzo 2004)