ITALIANI ALL’ESTERO Elezioni regionali ed amministrative in Italia: agevolazioni per viaggi ferroviari, via mare e autostradali ROMA –In vista delle elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative nei giorni di domenica 11 aprile e lunedì 12 aprile, la Direzione centrale dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha diramato una circolare sulle agevolazioni per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali.Il testo integrale della circolare è consultabile alla pagina http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0985_circolare_n._22.pdf Di seguito pubblichiamo stralci della circolare, riguardanti gli italiani all’estero, ricordando che: per le elezioni regionali e amministrative gli elettori all’estero non possono votare per corrispondenza nel paese di residenza (come avviene per le elezioni politiche e i referendum), ma devono recarsi nel proprio Comune di iscrizione AIRE; per votare gli elettori devono essere in possesso della cartolina elettorale che viene inoltrata per posta dal Comune di iscrizione AIRE; nel caso non l’abbiano ricevuta devono recarsi, prima del voto, presso l'Ufficio elettorale del proprio Comune AIRE muniti di un documento di identità.Agevolazioni per viaggi ferroviari. Per i viaggi degli elettori provenienti dall’estero l’agevolazione è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell’Autorità Consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante.Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione del biglietto, il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.In occasione del viaggio di ritorno l’elettore proveniente dall’estero deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.Agevolazioni per i viaggi via mare. A favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenientidall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto. In particolare: a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”; nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” ad eccezione dei casi in cui la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa di quella residenti.L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.Agevolazioni autostradali. Gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per gli elettori residenti all’estero. Pertanto, gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni di che trattasi, dovranno esibire, in occasione del viaggio di andata, direttamente presso il casello autostradale, idonea documentazione elettorale e un documento di riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale personale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato. (Inform) L'ingresso in Italia L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che: - si presentano attraverso un valico di frontiera
- siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere
- abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
- non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione.
- non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali.
- dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (vedi tabella) e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari. Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito. Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso. 8 agosto 2007 (dal sito della Polizia di Stato)
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