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PREVIDENZA ALL'ESTERO COME AVVIENE LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE DEI RESIDENTI ALL'ESTERO CAGLIARI - Il tempo di definizione delle pensioni in Italia, almeno per quanto riguarda la gestione dell'INPS, è stato decisamente negli ultimi tempi migliorato. In linea di massima l'Inps definisce infatti una domanda di pensione di vecchiaia o di anzianità entro 60 giorni; una domanda di invalidità entro 120 giorni ed infine una domanda di reversibilità non oltre 30 giorni. Questo criterio è valido per le domande di pensione presentate dai lavoratori in Italia. Altrettanto non avviene però per le domande di pensione in regime di convenzione internazionale presentate dai residenti all'estero. In questo caso, purtroppo, i tempi di definizione raggiungono anche l'anno intero se non addirittura, come il caso di Argentina e Brasile, oltre due anni. La causa del ritardo in parte è da addebitare alla struttura Inps ma soprattutto agli Enti previdenziali esteri che non sempre forniscono tempestivamente, all'istituto previdenziale italiano, i dati utili per la definizione della pratica. Dal gennaio 2004 l'Inps, col chiaro intento di ridurre drasticamente i tempi di attesa e per mettere in condizioni le istituzioni estere di avere contatti diretti con una sola sede per lo scambio di tutte le notizie necessarie per la definizione delle domande, ha istituito specifici poli territoriali. In pratica ogni istituzione estera tratterà la domanda esclusivamente con una sede Inps. Le prime indicazioni scaturite dal nuovo criterio hanno dimostrato che il sistema può essere considerato valido. Recentemente l'Inps ha intrapreso nuove iniziative trattando direttamente con le singole istituzioni estere. Pubblichiamo l'elenco completo delle sedi Inps incaricate della trattazione delle domande di pensione in regime di convenzione internazionale in base allo stato estero presso il quale il richiedente ha lavorato. (Giuseppe Foti-Il Messaggero Sardo/Inform RESIDENTI ESTERO | REGIONE | STATO | SEDE - POLO SPECIALIZZATO | | Abruzzo | Canada | L’Aquila | | Basilicata | Uruguay | Potenza | | Calabria | Germania | Catanzaro (LVA) | | Campania | Gran Bretagna e Irlanda del Nord | Napoli | | Emilia Romagna | Brasile, San Marino | Forlì, Rimini | | Friuli Venezia Giulia | Croazia, Jugoslavia, Bosnia Erzegovina, macedonia, Slovenia | Trieste | | Lazio | Belgio | Roma Tuscolano | Liguria
| Spagna, Portogallo, Principato di Monaco, Francia
| Imperia, Genova (CRAM Marsiglia, Lione), Savona (CRAM Nancy, Digione), La Spezia (CRAM Villeneuve d’Asq)
| Lombardia
| Svizzera
| Bergamo | | Marche | Australia | Ancona
| Molise
| Quebec | Campobasso
| | Piemonte | Francia | Collegno (CNAV Parigi), Cuneo (CANSSM Parigi), Novara (CRAV Strasburgo), Torino | | Puglia | Venezuela, Grecia | Bari | | Sardegna | Paesi Bassi | Magiari | | Sicilia | Tunisia, USA | Palermo | | Toscana | Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia | Arezzo | | Trentino Alto Adige | Austria, Germania | Bolzano (BVA, BKS, SK, GLA) | | Umbria | Lussemburgo e altri Stati non specificatamente attribuiti | Perugia | | Val d’Aosta | Francia | Aosta (CPAM e ORGANIC) | | Veneto | Argentina | Venezia | | | | |
Fisco nel mondo. Una guida on-line per i residenti all’estero (9colonne) ROMA - Un prezioso aiuto in materia fiscale viene dal sito www.fisconelmondo.it, su cui sono riportate le notizie di Fiscooggi, un periodico telematico dell'Agenzia delle entrate, l’ente pubblico incaricato dell'accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze. Ad esempio, in vista della dichiarazione dei redditi, numerosi sono stati gli articoli in cui veniva affrontato l’argomento in maniera approfondita. Innanzitutto, ricordando che l’attuale normativa prevede “che chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli al fisco”. Inoltre, in un articolo sempre presente sul sito, si forniscono utili delucidazioni su chi, ai fini delle imposte sui redditi, debbano essere definiti residenti all’estero. “Sono da considerarsi residenti all’estero – si legge nell’articolo - coloro che per la maggior parte del periodo di imposta, ossia per almeno 183 giorni (o 184 per gli anni bisestili), non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti; non hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio; non hanno nel territorio dello Stato italiano la residenza. I residenti all’estero che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo stato italiano e quello di residenza. Tuttavia, nel caso di trasferimento di residenza in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente devono comunque fornire la prova dell’effettiva residenza in questo stato”. Nel sito, oltre ad una pubblicazione per gli italiani nel mondo e ad un vademecum per gli stranieri in Italia, è possibile consultare i comunicati stampa dell’Agenzia delle entrate che informano sulle ultime novità sempre in tema di fisco, ed essere aggiornati su circolari e provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. www.fisconelmondo.it offre anche la possibilità di effettuare una ricerca di un articolo o di un argomento su cui si intende avere le opportune informazioni. La ricerca si può effettuare inserendo il nome dell’autore dell’articolo, il nome della rubrica, l’argomento. Infine, di grande utilità, la sezione “promemoria dei principali appuntamenti fiscali”.
Prima casa: agevolazioni estese agli italiani all’estero (9colonne – 25/08/05) ROMA - L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 12 agosto la circolare n. 38/E che fornisce un'ampia gamma di chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali disposte dal Legislatore per l'acquisto della cosiddetta "prima casa". Si ricorda che l'agevolazione consente di applicare l'imposta di registro con un'aliquota inferiore, pari al 3 per cento piuttosto che al 7 per cento ordinario, e di calcolare l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. Naturalmente, lo sconto fiscale previsto è strettamente circoscritto a case di abitazione non di lusso. Tra i chiarimenti più rilevanti contenuti all'interno della presente circolare si segnalano: a) gli italiani emigrati all'estero hanno diritto ad usufruire dei benefici previsti dall'agevolazione se acquistano l'immobile come prima casa nel territorio dello Stato, senza però che sia necessario stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui si trova l'immobile; b) l'agevolazione interessa anche i fabbricati rurali idonei all'uso abitativo e quindi non riguarda esclusivamente gli edifici urbani; c) anche gli immobili ancora in corso di costruzione possono fruire dello sconto fiscale a patto che si tratti di abitazioni non di lusso; d) l'agevolazione trova applicazione anche nelle ipotesi di successione e donazione, sempre che sussistano le condizioni generali in capo all'erede. Il testo completo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it., all'interno della sezione specifica riservata a norme e circolari.
4. DIRITTO SOCIALE EUROPEO SI ALLUNGA LA LISTA DELLE PRESTAZIONI ITALIANE A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO NON ESPORTABILI NELL'UNIONE EUROPEA BRUXELLES - Il regolamento CEE n. 1408/71 relativo alla sicurezza sociale del lavoratori migranti, in vigore dal 1° ottobre 1972, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il nuovo regolamento è in vigore dal 27 giugno 2004, ma non è ancora d'applicazione perché manca il regolamento d'applicazione, in ritardo di elaborazione per l'adesione dei nuovi 10 Stati (manca in pratica il regolamento che deve sostituire il regolamento n. 574/72). Di fronte a questa situazione paradossale continuano ad essere apportate modifiche al vecchio regolamento n. 1408/71 come se nulla fosse cambiato dopo l'adozione del regolamento n. 883/2004. L'ultima novità in ordine di tempo è la posizione comune (CE) n. 7/2005 definita dal Consiglio il 15 novembre 2004, che deve tradursi in un regolamento che apporterà, dal 1° gennaio 2005, alcune sostanziali modifiche ai regolamenti n. 1408/71 e 574/72 (v. Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C38 E del 15 febbraio 2005). In virtù delle nuove disposizioni si allunga la lista delle prestazioni italiane non più esportabili all'estero. È stata infatti inserita nell'Allegato II-bis del regolamento n. 1408/71 Allegato che disciplina dal 1° giugno 1992 l'inesportabilità delle prestazioni speciali a carattere non contributivo la maggiorazione sociale prevista dall'articolo 1, paragrafi 1 e 12, della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche. Cosicché, adesso, sono otto le prestazioni italiane che non possono essere pagate a chi risiede all'estero: le pensioni sociali ai cittadini senza risorse; le pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili; le pensioni e indennità ai sordomuti; le pensioni e indennità ai ciechi civili; l'integrazione della pensione minima; l'integrazione dell'assegno d'invalidità; l'assegno sociale e, infine, la maggiorazione sociale. Normalmente le nuove disposizioni fanno salvi i diritti acquisiti, nel senso che i vantaggi riconosciuti prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo devono essere mantenuti. Ma questo principio non sempre viene rispettato, nonostante le pronunce della Corte europea di Giustizia (si veda in particolare la sentenza SNARES C-20/96 del 4 novembre 1997). Sappiamo per esperienza, per quanto riguarda l'Italia, che l'INPS non paga l'integrazione al trattamento minimo o la pensione d'invalidità civile a chi si trasferisce in un altro Paese dell'Unione europea, anche se il diritto è nato prima del 1° giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92 che sancisce appunto la non trasferibilità delle prestazioni a carattere non contributivo. Queste restrizioni scoraggiano evidentemente le persone anziane e invalide a trasferirsi all'estero per ricongiungersi con i figli, quando nel Paese estero non vengono erogate prestazioni analoghe a quelle del sistema italiano. (Daniele Rossini*- Inform n.42/B – 21/02/05) __________________ * Patronato ACLI Bruxelles
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